Che cos’è l’ End of Waste e in che modo supporta la diffusione dell’economia circolare

Uno degli aspetti chiave del processo che punta alla riduzione della domanda di risorse naturali e ad una crescita economica sostenibile è l’affermazione dell’economia circolare, che, nonostante sia stata definita come obbiettivo prioritario a livello mondiale, considerati gli innumerevoli vantaggi che questa porterebbe, presenta ancora un tasso di circolarità, inteso come quantità totale di materiali recuperati rispetto a quelli utilizzati, ancora troppo basso.

In quest’ottica, tenendo conto che, più della metà delle emissioni di gas serra vengono prodotte dall’attività di estrazione, trasporto ed utilizzo dei materiali, l’aumento del tasso di circolarità porterebbe ad una netta riduzione della carbon footprint (o impronta di carbonio); parametro che indica la quantità di emissioni di gas ad effetto serra prodotta durante l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio.

Un processo molto importante, legato alla diffusione dell’economia circolare è quello dell’End of Waste, ovvero il momento esatto in cui un rifiuto cessa di essere tale e diventa un prodotto o una risorsa riutilizzabile.

 

Che cos’è l’End of Waste

Come riportato dal sito Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “l’End of Waste, in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto” e risorsa riutilizzabile.

Questa nozione è stata introdotta dalla Comunità Europea, mediante la direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE, la quale riporta all’articolo 6, punto 1:

“Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

  • la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
  • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  • la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto”.

La legislatura italiana applica la normativa europea attraverso l’articolo 184-ter, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 ovvero il Testo Unico Ambientale ed ogni anno, in accordo al Cronoprogramma di attuazione delle misure della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, viene pubblicato un decreto da parte del direttore generale dove vengono definiti i regolamenti End of Waste da implementare al fine di contribuire all’attuazione della strategia nazionale per l’economia circolare.

 

Quali sono i campi di applicazione dell’End of Waste

Attraverso l’End of Waste abbiamo la possibilità di recuperare rottami metallici e vetro, sostituire materiali come gas naturali e carbone con combustibili solidi secondari (CSS), trattare le scorie di fonderia in modo da trasformarle in materiale da costruzione e la possibilità di ottenere materie prime secondarie come rame e metalli preziosi da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In generale, come riportato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i rifiuti possono essere trasformati in nuovi materiali o prodotti se rientrano nelle casistiche definite a livello europeo:

  • rottami in acciaio, alluminio e ferro disciplinati dal Regolamento (UE) 333/2011;
  • rottami in rame disciplinati dal Regolamento (UE) 715/2013;
  • rottami in vetro disciplinati dal Regolamento (UE) 1179/2012.

Oppure a livello nazionale:

  • combustibili solidi secondari (CSS) dal DM 22/2013;
  • conglomerati bituminosi dal DM 69/2018;
  • prodotti assorbenti per la persona (PAP) dal DM 62/2019;
  • gomma vulcanizzata derivante da pneumatici dal DM 78/2020;
  • carta e cartone dal DM 188/2020;
  • rifiuti inerti da costruzione e demolizione dal DM 152/2022.

 

Meno sprechi di risorse, meno costi, maggiori opportunità

L’End of Waste, essendo essenzialmente un processo di trasformazione dei rifiuti, permette una forte riduzione dello spreco di risorse naturali, così come l’impatto associato alle attività di estrazione necessarie per ottenerle, traducibile in una notevole riduzione dell’impatto ambientale ed efficienza energetica.

L’End of Waste diventa anche un’opportunità economica per le aziende appartenenti al settore della trasformazione dei rifiuti, dando vita alla creazione di nuovi prodotti e nuovi possibili mercati, ed al settore della ricerca su nuove metodologie per l’ottimizzazione di tali processi.

 

Quali sono i vantaggi legati all’End of Waste

In conclusione, sia la società che l’intero sistema industriale possono usufruire di numerosi vantaggi associati all’End of Waste: l’utilizzo di materiali derivanti da rifiuti permette di ridurre drasticamente il bisogno di risorse primarie e di conseguenza la quantità di rifiuti presenti nelle discariche e negli impianti di incenerimento, con il risultato di una diminuzione dell’impatto ambientale sia a livello locale che globale.

Da questo ne deriva:

  • lo sviluppo di mercati secondari sostenibili: i materiali secondari recuperati permettono alle aziende di investire maggiori risorse nell’innovazione di nuovi prodotti derivati dai rifiuti;
  • una percezione maggiormente positiva dei materiali recuperati;
  • una riduzione delle spese amministrative e di gestione dei rifiuti;
  • l’utilizzo di fonti energetiche derivanti dai rifiuti

 

Approfondimento Nuovo Decreto n. 127/2024

Il Decreto numero 127/2024 pubblicato lo scorso 11 settembre in Gazzetta Ufficiale identifica le condizioni necessarie affinché un rifiuto non possieda più la qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione/demolizione ed inerti di origine minerale ma venga considerato “riutilizzabile”.

Questo decreto, in vigore a partire dal 26 settembre, sostituisce il D.M. 152/2022 e permette di incrementare il livello di tutela verso l’ambiente favorendo sostenibilità ed economia circolare.

Rispetto al precedente decreto permette di:

  • semplificare le procedure di smaltimento;
  • classificare gli inquinanti in base al loro utilizzo attraverso l’introduzione di limiti di concentrazione qualitativi degli stessi;
  • integrare tra le certificazione richieste per la qualifica di aggregato recuperato la norma UNI EN 13108;
  • ampliare gli ambiti di applicazione della normativa anche ai rifiuti abbandonati.

Alle imprese sono concessi 180 giorni a partire dall’entrata in vigore del Regolamento per adeguarsi attraverso:

  • l’aggiornamento delle comunicazioni diffuse come previsto dall’articolo 216 del D. Lgs. 152/2006;
  • l’invio di un’istanza di aggiornamento ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D. Lgs. 152/2006.

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