Normativa e procedure previste per la bonifica di siti contaminati

Il principale obiettivo della bonifica di siti contaminati è quello di ridurre o eliminare la quantità di sostanze inquinanti che si trovano nel sottosuolo, nel suolo, nelle acque sotterranee, nei sedimenti e in altre matrici ambientali.

Ogni intervento di bonifica mira pertanto a proteggere l’ambiente e le persone, mitigando gli effetti negativi associati all’attività industriale, alle attività agricole e alle altre fonti di inquinamento.

La bonifica di un sito contaminato secondo il D.M. 471/99 [forse meglio mettere nel titolo: D. Lgs. 152/06 (Parte Quarta, Titolo V)]

Quando l’intervento di bonifica non permette di eliminare le sorgenti di inquinamento si deve procedere in maniera tale da ridurre drasticamente le sorgenti di inquinamento, trattando e rimuovendo le parti contaminate così da ripristinare il sito.

Inizialmente la normativa di riferimento in materia di bonifiche dei siti contaminati era il D.M. 471/99, questo è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 152/06 (Parte Quarta, Titolo V).

Le procedure che si possono implementare per bonificare un sito contaminato sono due, quella ordinaria (articolo 242 D. Lgs. 152/06) e semplificata (articolo 242-bis D. Lgs. 152/06).

Mentre la procedura ordinaria si applica in caso di contaminazione storica oppure in atto, quella semplificata è tipica di operatori privati che vogliono procedere in autonomia.

Cosa prevede la bonifica ordinaria di un sito

Al verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per la contaminazione del sito, il responsabile dell’inquinamento deve agire in modo preventivo entro le 24 ore, dandone comunicazione alle autorità competenti.

All’interno della comunicazione devono essere esplicitate le seguenti informazioni: generalità dell’operatore, caratteristiche del sito, le matrici ambientali coinvolte e descrizione degli interventi da implementare.

Sono due gli scenari che si possono verificare:

  1. Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non superate: si procede con il ripristino della zona contaminata inviando un’autocertificazione al Comune e alla Provincia entro 48 ore;
  2. Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) superate: il responsabile deve inviare una comunicazione al Comune e alla Provincia delle misure di prevenzione e delle operazioni di messa in sicurezza applicate; viene dunque elaborato il piano di caratterizzazione e, in base ai risultati, si procede con l’analisi specifica del rischio.

Stabilire le concentrazioni soglia di rischio (CSR) attraverso l’analisi specifica del rischio

Come anticipato, l’analisi specifica di rischio viene eseguita in base ai risultati emersi dal piano di caratterizzazione.

Se dall’analisi si ottengono CSR inferiori ai livelli massimi si può ritenere concluso il procedimento; in alcuni casi si potrebbe dover procedere con un programma di monitoraggio per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata.

Al contrario se si ottengono CSR superiori alle soglie fissate è necessario procedere con una procedura di bonifica adeguata: sarà compito del responsabile dell’inquinamento elaborare un progetto operativo sugli interventi di bonifica da eseguire e sulle operazioni di messa in sicurezza del sito.

Anche in questo caso è opportuno elaborare un piano di monitoraggio che sia capace di misurare la reale efficacia delle azioni implementate.

Cosa prevede la bonifica semplificata di un sito

Il soggetto che vuole procedere in maniera autonoma alla bonifica del sito deve presentare un progetto di bonifica nel quale siano descritti tutti gli interventi programmati.

Sia il piano di caratterizzazione che il progetto di bonifica non necessitano di approvazione, tuttavia sarà sottoposto a controlli il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in base alla destinazione d’uso del terreno.

In particolare, è necessario:

  • Presentare alla Regione gli elaborati tecnici esecutivi degli impianti previsti per la bonifica in modo da ottenere l’approvazione alla loro realizzazione;
  • Comunicare all’amministrazione titolare del procedimento la data di inizio della bonifica che deve essere portata a termine entro 18 mesi; se gli obiettivi non vengono raggiunti si procederà in automatico con la procedura ordinaria.

Alla fine dell’intervento di bonifica il responsabile deve presentare il Piano di Caratterizzazione, come previsto dagli articoli 242 e 243 della normativa, in modo da verificare il raggiungimento dei CSC in base alla destinazione d’uso futura del sito.

Questi risultati devono essere validati dall’ARPA alla quale spetta inoltre la validazione del piano di campionamento di collaudo finale: l’esito positivo è da intendersi come certificazione di avvenuta bonifica.

In caso contrario l’ARPA dovrà comunicare le difformità individuate sia alle autorità che al soggetto che ha eseguito la bonifica che entro 45 giorni dovrà presentare le integrazioni opportune al progetto.

Il sito potrà essere riutilizzato quando i valori CSC saranno riportati sotto i limiti.

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